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🌐 Traduzione in fase di revisione veterinaria. Fa fede la versione francese.

È legale in Svizzera?

In Svizzera la detenzione di animali è disciplinata dalla legge sulla protezione degli animali (LPAn) e dalla relativa ordinanza (OPAn). Per i nuovi animali da compagnia esistono tre livelli di esigenze a seconda della specie: detenzione libera a determinate condizioni, attestato di competenza oppure autorizzazione cantonale. In caso di dubbio, il servizio veterinario del vostro Cantone è l'autorità di riferimento.

Detenzione libera, a determinate condizioni Attestato di competenza Autorizzazione cantonale obbligatoria

Nuovi animali da compagnia comuni (coniglio, cavia, ratto, criceto, cincillà, furetto, piccoli parrocchetti) — Detenzione liberaDetenzione libera, ma soggetta alle esigenze dell'OPAn in materia di condizioni di vita: spazio minimo, socialità, alimentazione e cure adeguate.

  • Le specie gregarie (cavia, ratto, parrocchetto, coniglio…) non possono essere detenute da sole: l'isolamento è contrario al benessere animale.
  • L'ordinanza fissa dimensioni minime dei recinti e condizioni di allestimento.
  • Non è necessaria alcuna autorizzazione, ma il mancato rispetto delle condizioni di detenzione costituisce un'infrazione.

Grandi pappagalli (pappagallo cenerino, ara, cacatua…) — Attestato richiestoQueste specie, molto intelligenti e sociali, possono richiedere un attestato di competenza specifico, oltre a un'origine legale documentata.

  • A seconda della specie può essere richiesto un attestato di competenza: informarsi prima dell'acquisizione.
  • Detenzione sociale obbligatoria e arricchimento permanente per evitare i disturbi del comportamento.
  • Specie spesso protette (CITES): esigere una prova dell'origine legale.

Rettili (agami, gechi, varani, molte lucertole e serpenti) — Attestato richiestoNumerosi rettili richiedono un attestato di competenza specifico per la specie e condizioni di detenzione precise (terrario, UVB, temperatura, umidità).

  • L'attestato di competenza mira a garantire che il detentore conosca i bisogni della specie.
  • Condizioni tecniche rigorose: un terrario inadeguato è una causa frequente di malattia.
  • Verificare caso per caso presso il servizio veterinario cantonale prima di acquisire l'animale.

Tartarughe terrestri e specie protette (CITES) — Attestato richiestoLe tartarughe terrestri e numerose specie sono protette dalla CITES: la loro detenzione richiede documenti che ne provino l'origine legale.

  • Esigere i documenti CITES / la prova dell'origine legale al momento dell'acquisto — senza di essi la detenzione costituisce un'infrazione.
  • Può essere richiesta una marcatura o un'identificazione dell'animale.
  • L'importazione e la cessione di queste specie sono rigorosamente disciplinate.

Serpenti non velenosi comuni (pitone reale, colubridi d'allevamento…) — Attestato richiestoI serpenti non velenosi comuni rientrano spesso nell'ambito di un attestato di competenza e di condizioni di detenzione sicure. Le specie velenose, invece, cambiano categoria.

  • Terrario sicuro e chiuso: la fuga è l'incidente più frequente.
  • Possibile attestato di competenza a seconda della specie e del Cantone.
  • Ogni specie velenosa passa all'autorizzazione cantonale obbligatoria (vedi sotto).

Anfibi (axolotl, tritoni, rane d'allevamento) — Detenzione liberaLa detenzione di anfibi provenienti da allevamento è in generale libera, ma soggetta alle condizioni dell'OPAn; alcune specie, come l'axolotl, sono protette dalla CITES ed esigono un'origine legale.

  • Condizioni di detenzione specifiche (qualità e temperatura dell'acqua per le specie acquatiche) richieste dall'OPAn.
  • L'axolotl figura nella CITES: privilegiare un allevamento tracciabile e conservare la prova dell'origine.
  • Verificare caso per caso presso il servizio veterinario cantonale, unica autorità competente.

Animali velenosi e pericolosi (serpenti velenosi, alcuni aracnidi, animali selvatici) — Autorizzazione cantonaleLa detenzione di animali velenosi, pericolosi o selvatici è soggetta a un'autorizzazione cantonale rilasciata dal servizio veterinario, con controllo degli impianti.

  • Autorizzazione preliminare obbligatoria: non acquisire mai l'animale prima di averla ottenuta.
  • Impianti sicuri sottoposti a controllo e competenze comprovate richiesti.
  • Alcune specie possono essere pura e semplicemente vietate alla detenzione privata.
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Informazione, non parere legale Contenuto informativo redatto per divulgare il quadro giuridico svizzero (LPAn / OPAn). Non sostituisce una verifica presso il servizio veterinario cantonale, unica autorità competente. Verificare circa 1×/anno la validità dei link e delle regole.